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La Riforma della Scuola

 

Presentazione

 

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 marzo 2005, ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, due decreti legislativi in attuazione della Riforma introdotta dalla legge 53/2003, che prevedono l’obbligatorietà dell’istruzione e della formazione sino a 18 anni e l’opportunità dell’alternanza scuola-lavoro per gli studenti a partire dai 15 anni.

Il primo provvedimento (Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76) interviene sull’obbligo scolastico (sancito dalla Costituzione) e sull’obbligo formativo ridefinendoli ed ampliandoli come diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni e, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale percorso si realizza nel primo ciclo del sistema dell’istruzione (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo (licei ed istruzione e formazione professionale).

Obiettivo del provvedimento è il recupero nel sistema formativo dei ragazzi che ora ne sono fuori, cosicchè tutti ne escano con un titolo spendibile sul mercato del lavoro.

Il secondo decreto (Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77) introduce nel nostro ordinamento l’alternanza scuola-lavoro, già prevista e sperimentata positivamente nei principali Paesi europei.

Gli studenti compresi fra i quindici ed i diciotto anni di età che frequentino il sistema dei licei o il sistema dell’istruzione professionale potranno scegliere questa modalità di formazione per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie scelte attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questi particolari percorsi formativi saranno attuati sulla base di convenzioni con le imprese, con enti pubblici e privati, con le camere di commercio, con il mondo del non profit.

 

Obbligo scolastico e formativo fino a 18 anni

 

Ecco altri punti qualificanti del decreto legislativo:

  1. responsabilità dei genitori o di "coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci" per l’adempimento del dovere di istruzione e formazione dei minori;
  2. vigilanza dei Comuni sull’adempimento da parte dei genitori del dovere di mandare i figli a scuola o nei centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni fino ai 18 anni;
  3. raccolta dei dati da parte dell’Anagrafe nazionale degli studenti istituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’Anagrafe evidenzierà l’elenco nominativo degli eventuali abbandoni, scuola per scuola, in modo da assistere gli alunni e le famiglie perché i ragazzi che hanno lasciato la scuola possano rientrare nel sistema e raggiungere il pieno successo formativo. Tale anagrafe si raccorderà con le anagrafi regionali secondo modalità definite con apposito accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e gli Enti locali in modo da seguire tutti gli studenti, anche quelli che scelgono i percorsi di istruzione e formazione professionale o quelli in apprendistato;
  4. servizi di orientamento delle scuole secondarie di primo grado sulla base dei percorsi personalizzati di ciascun allievo, con il coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche e formative;
  5. sanzioni ai genitori inadempienti, come previsto dalle norme attualmente in vigore;
  6. esenzione da qualsiasi tassa di frequenza per le scuole statali;
  7. monitoraggio congiunto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sull’attuazione del decreto con conseguente relazione triennale al Parlamento.

 

Alternanza scuola-lavoro

 

Ecco altri punti qualificanti del decreto legislativo:

  1. riconoscimento dell’alternanza scuola-lavoro quale modalità di realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione del secondo ciclo per gli studenti compresi tra il 15° ed il 18° anno di età;
  2. stipula di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative, le camere di commercio, gli enti pubblici e privati, compresi gli enti di ricerca, le imprese e il mondo del volontariato;
  3. istituzione di un Comitato nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema di alternanza scuola-lavoro;
  4. organizzazione didattica volta ad alternare periodi di formazione in aula a periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche esternamente al calendario delle lezioni;
  5. sistema tutoriale costituito dal docente tutor interno all’istituzione scolastica o formativa e dal tutor formativo esterno, designato dai soggetti che ospitano gli studenti per periodi di esperienza pratica;
  6. riconoscimento dei crediti per il periodo di alternanza scuola-lavoro anche in base alle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno;l’istituzione scolastica o formativa rilascerà una certificazione supplementare che attesti le competenze acquisite dallo studente per il proseguimento dei percorsi formativi e per il successivo inserimento nel mondo del lavoro;
  7. possibilità di realizzare percorsi in alternanza nel sistema dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale.

Ricordimao che la Riforma della scuola è stata approvata dal Parlamento il 12 marzo 2003. La legge n.53 del 28 marzo 2003 contenente delega al Governo per riorganizzare il "sistema istruzione" nel nostro Paese, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2003 è entrata in vigore il 17 aprile 2003.

La prima attuazione della riforma è contenuta nel decreto legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004, dopo il parere favorevole delle regioni, degli Enti locali e delle Commissioni parlamentari. Con l’approvazione del 23 gennaio si conclude l’iter del provvedimento, iniziato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, concernente il primo modulo dell’attuazione della "riforma Moratti", relativa al funzionamento della scuola dell’infanzia (triennale) e del primo ciclo dell’istruzione: scuola primaria (quinquennale) e scuola secondaria di primo grado (triennale).

 

Fonte: Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

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